Art. 2794 · Restituzione della cosa.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 2794

3084 / 3261

Restituzione della cosa.

In vigore dal 19 apr 1942
Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno. Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2794