CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 2790

Conservazione della cosa e spese relative.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa. Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.
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