CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 2790
3080 / 3261Conservazione della cosa e spese relative.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2790