CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 2786

Costituzione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2786

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