CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. I

Art. 2784

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2784

In sintesi

Il pegno è una forma di garanzia che serve ad assicurare il rispetto di un debito o di un impegno assunto. Può essere costituito direttamente dal debitore oppure da una terza persona che interviene a suo favore. La norma specifica quali elementi patrimoniali possono essere vincolati: vi rientrano i beni mobili, i complessi unitari di beni mobili (universalità di mobili), i crediti e altri diritti che abbiano ad oggetto beni mobili.

Perché esiste questa norma

La norma definisce la funzione del pegno come strumento posto a garanzia dell'adempimento di un'obbligazione, individuando chi può costituirlo e quali beni possono esserne oggetto.

A chi si applica

Si applica ai debitori, ai loro creditori e ai terzi che decidono di offrire un proprio bene a garanzia del debito altrui.

Esempio pratico

Un soggetto riceve un prestito e, per garantire la restituzione della somma, concede in pegno al creditore un quadro di valore o un proprio credito verso terzi. In alternativa, un familiare (terzo) può costituire il pegno mettendo a garanzia un proprio bene mobile a favore del debitore. In caso di inadempimento, il creditore potrà rivalersi sul bene costituito in pegno.

Domande frequenti

Chi può costituire il pegno?Il pegno può essere costituito direttamente dal debitore oppure da un terzo per conto del debitore.
Quali beni possono essere dati in pegno?Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Qual è lo scopo del pegno?Il pegno è costituito specificamente a garanzia dell'adempimento di un'obbligazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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