Art. 2784
Nozione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2784
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Il pegno è una forma di garanzia che serve ad assicurare il rispetto di un debito o di un impegno assunto. Può essere costituito direttamente dal debitore oppure da una terza persona che interviene a suo favore. La norma specifica quali elementi patrimoniali possono essere vincolati: vi rientrano i beni mobili, i complessi unitari di beni mobili (universalità di mobili), i crediti e altri diritti che abbiano ad oggetto beni mobili.
La norma definisce la funzione del pegno come strumento posto a garanzia dell'adempimento di un'obbligazione, individuando chi può costituirlo e quali beni possono esserne oggetto.
Si applica ai debitori, ai loro creditori e ai terzi che decidono di offrire un proprio bene a garanzia del debito altrui.
Un soggetto riceve un prestito e, per garantire la restituzione della somma, concede in pegno al creditore un quadro di valore o un proprio credito verso terzi. In alternativa, un familiare (terzo) può costituire il pegno mettendo a garanzia un proprio bene mobile a favore del debitore. In caso di inadempimento, il creditore potrà rivalersi sul bene costituito in pegno.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.