CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo III›Sez. I
Art. 2784
3074 / 3261Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2784