Art. 2784 · Nozione.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. I

Art. 2784

3074 / 3261

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2784