Definizione data dalla norma indicata.
il debito estero del settore pubblico originato dalla concessione di crediti di aiuto, ossia i crediti a condizioni agevolate con elemento dono non inferiore al 35% di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della menzionata legge n. 209 del 2000, o dai crediti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge, assicurati, in base alla normativa interna ed alla disciplina internazionale al momento vigente, dall'Istituto SACE e nella cui titolarità quest'ultimo è subentrato con effetto dal pagamento dell'indennizzo conseguente al verificarsi del sinistro previsto nella polizza
Fonte: d-2001-04-04-185 — art. 2 →