Titolo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 giu 2001
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "accordi intergovernativi bilaterali": gli accordi stipulati in base agli ;
b) "Paesi interessati": i Paesi di cui all', commi 2, 3 e 4 della legge 25 luglio 2000, n. 209, come definiti dalle lettere m), n) e o) del presente comma;
c) "annullamento": la cancellazione totale o parziale, in conto capitale ed interessi, del debito estero del settore pubblico dei Paesi interessati;
d) "riduzione": l'annullamento parziale del debito effettuato nei confronti dei Paesi di cui all', comma 4, e all', comma 2, della legge n. 209 del 2000;
e) "rinegoziazione": la nuova programmazione delle scadenze in conto capitale e la rideterminazione dei tassi di interesse del debito;
f) "conversione": la nuova destinazione dei flussi finanziari relativi al rimborso del debito, verso investimenti o comunque interventi a favore dello sviluppo e per la riduzione della povertà che siano valutati compatibili con l'ecosistema e prevedano forme di partecipazione delle popolazioni interessate, sia nella fase dell'individuazione degli investimenti o interventi da finanziare che nei momenti del monitoraggio e controllo;
g) "debito": il debito estero del settore pubblico originato dalla concessione di crediti di aiuto, ossia i crediti a condizioni agevolate con elemento dono non inferiore al 35% di cui all', comma 1, lettera a) della menzionata legge n. 209 del 2000, o dai crediti di cui all', comma 1, lettera b) della medesima legge, assicurati, in base alla normativa interna ed alla disciplina internazionale al momento vigente, dall'Istituto SACE e nella cui titolarità quest'ultimo è subentrato con effetto dal pagamento dell'indennizzo conseguente al verificarsi del sinistro previsto nella polizza;
h) "programma HIPC": il programma di alleggerimento del debito estero pubblico approvato nel 1996 dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), facente parte del gruppo della Banca Mondiale (BM), e dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) in favore dei Paesi più poveri ed indebitati (Heavily Indebted Poor Countries - HIPC), e successivamente rivisto ed aggiornato, in stretta collaborazione con i principali Paesi creditori, nel 1999;
i) "intesa tra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi": gli accordi di rinegoziazione o cancellazione totale o parziale del debito estero del settore pubblico, per l'Italia originato dai crediti d'aiuto o assicurati, conclusi nell'ambito del cosiddetto Club di Parigi: organismo internazionale informale cui partecipano 19 Governi di Paesi creditori ivi compresa l'Italia;
l) "accordo bilaterale di rinegoziazione": l'accordo stipulato tra il singolo Paese creditore ed il Paese debitore necessario per rendere giuridicamente vincolante le intese raggiunte in ambito multilaterale nel Club di Parigi;
m) "Paesi IDA-only": i Paesi eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA), sulla base delle soglie di reddito annuo pro capite fissate periodicamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, oppure beneficiari di una specifica eccezione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione (cd.
Small Island Economies Exception), e non eleggibili ai finanziamenti ordinari della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo;
n) "Paesi HIPC": i Paesi che nel gruppo degli IDA-only sono i più poveri e più indebitati (Heavily Indebted Poor Countries), e che rientrano nei parametri indicati dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale per poter accedere all'iniziativa HIPC;
o) "altri Paesi debitori in via di sviluppo": tutti gli altri Paesi debitori, comunque classificati in via di sviluppo ai sensi della disciplina vigente nell'ambito della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che non soddisfano le condizioni previste per i Paesi IDA-only non HIPC e IDA-only HIPC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-04-04;185#art-2