Art. 2793 · Sequestro della cosa.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 2793

3083 / 3261

Sequestro della cosa.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2793