Art. 1866 · Esercizio del riscatto.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVIII

Art. 1866

1987 / 3261

Esercizio del riscatto.

In vigore dal 19 apr 1942
Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale. Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
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