CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXSez. I

Art. 1884

Assicurazioni mutue.

In vigore dal 19 apr 1942
Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1884

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo