Art. 1884 · Assicurazioni mutue.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. I

Art. 1884

2005 / 3280

Assicurazioni mutue.

In vigore dal 19 apr 1942
Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
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