Art. 1887
Efficacia della proposta.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1887
Efficacia della proposta.
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Quando una persona invia una proposta scritta a un'assicuratore, tale proposta rimane irrevocabile e vincolante per chi l'ha fatta per un periodo stabilito. Di regola, il proponente è vincolato per quindici giorni. Se invece per stipulare il contratto è necessaria una visita medica, il termine sale a trenta giorni. Il conteggio dei giorni inizia dalla data in cui la proposta viene consegnata o spedita.
La norma mira a tutelare l'assicuratore garantendogli un periodo di tempo certo per valutare il rischio prima di accettare la proposta contrattuale.
Si applica a chiunque formuli una proposta scritta diretta a un assicuratore per la stipulazione di una polizza.
Un cliente compila e spedisce il 1° ottobre un modulo di richiesta per una polizza che richiede una visita medica preventiva. Dal giorno della spedizione, il cliente rimane vincolato alla propria proposta per trenta giorni. Durante questo periodo, l'assicuratore ha il tempo di analizzare la documentazione e i risultati medici.
Il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta scritta per quindici giorni, o trenta giorni se occorre una visita medica, a decorrere dalla consegna o spedizione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.