CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. I
Art. 1889
Polizze all'ordine e al portatore.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione.
Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1889