CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. I
Art. 1894
Assicurazione in nome o per conto di terzi.
In vigore dal 19 apr 1942
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1894