CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXSez. I

Art. 1895

Inesistenza del rischio.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1895

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