CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. I
Art. 1895
Inesistenza del rischio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1895