CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXSez. I

Art. 1900

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.

In vigore dal 19 apr 1942
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1900

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