CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. II
Art. 1905
Limiti del risarcimento.
In vigore dal 19 apr 1942
L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1905