CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXSez. II

Art. 1905

Limiti del risarcimento.

In vigore dal 19 apr 1942
L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1905

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