CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXSez. II

Art. 1904

Interesse all'assicurazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1904

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo