CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. II
Art. 1904
Interesse all'assicurazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1904