Art. 1909
Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1909
Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose.
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Se una persona assicura un bene per un valore superiore a quello effettivo agendo con dolo, il contratto di assicurazione non è valido. In questo caso, l'assicuratore in buona fede può comunque trattenere i premi per il periodo in corso. Se invece non c'è stato dolo, il contratto rimane valido ma solo fino al valore reale della cosa assicurata. Di conseguenza, chi ha stipulato la polizza ha diritto a pagare un premio ridotto in proporzione per il futuro.
La norma mira a evitare che l'assicurato possa trarre un ingiusto profitto assicurando un bene per un valore superiore a quello reale, distinguendo le conseguenze a seconda che ci sia stata o meno malafede.
Si applica all'assicurato o contraente che stipula una polizza per un bene e all'assicuratore che rilascia la copertura.
Un soggetto assicura un quadro che vale 10.000 euro dichiarando in buona fede un valore di 20.000 euro. Il contratto sarà valido solo fino a 10.000 euro e il proprietario pagherà premi ridotti per gli anni successivi. Se invece avesse gonfiato il valore intenzionalmente con dolo, l'assicurazione sarebbe del tutto non valida e la compagnia terrebbe il premio in corso.
Se vi è dolo dell'assicurato, la polizza non è valida e l'assicuratore in buona fede ha diritto ai premi del periodo in corso; se non vi è dolo, la copertura si riduce al valore reale con proporzionale riduzione dei premi futuri.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.