Art. 1912
Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1912
Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari.
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In base a questo articolo, l'assicuratore non deve risarcire i danni causati da terremoti, guerre, insurrezioni o disordini di piazza. Questa esclusione opera di default, ma le parti possono inserire nel contratto una clausola specifica per includere tali rischi. Se non è presente alcun accordo diverso, i danni derivanti da questi eventi eccezionali restano a carico dell'assicurato.
La norma mira a escludere automaticamente la copertura assicurativa per eventi straordinari, catastrofici o di massa, salvo che le parti non abbiano espressamente concordato il contrario.
Si applica all'assicuratore e a chiunque stipuli un contratto di assicurazione.
Un cittadino stipula una polizza assicurativa standard per la propria abitazione senza prevedere clausole aggiuntive. A seguito di un terremoto o di una sommossa popolare, l'immobile subisce gravi danni strutturali. L'assicuratore non è tenuto a pagare l'indennizzo poiché tali eventi sono esclusi per legge in mancanza di un patto contrario.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.