Art. 1912 · Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXSez. II

Art. 1912

2033 / 3261

Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1912