CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. II
Art. 1912
2033 / 3261Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1912