CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXSez. II

Art. 1907

Assicurazione parziale.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1907

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