CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. II
Art. 1907
2028 / 3261Assicurazione parziale.
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1907