CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. II
Art. 1906
Danni cagionati da vizio della cosa.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.
Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1906