CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXSez. II

Art. 1906

Danni cagionati da vizio della cosa.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato. Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1906

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo