CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. II
Art. 1908
Valore della cosa assicurata.
In vigore dal 19 apr 1942
Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.
Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1908