CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. I
Art. 1903
Agenti di assicurazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge.
Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1903