Art. 1915
Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1915
Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
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La disposizione stabilisce le conseguenze per l'assicurato che non rispetta l'obbligo di avviso del sinistro o l'obbligo di salvataggio per limitare il danno. Se la mancata comunicazione o l'omissione dell'attività di salvataggio avviene con dolo, ossia intenzionalmente, l'assicurato perde del tutto il diritto a ricevere l'indennità. Se invece l'inadempimento dipende da colpa, quindi da semplice negligenza o disattenzione, l'assicurato non perde tutto, ma l'assicuratore può ridurre l'importo dell'indennizzo in proporzione al danno o al pregiudizio subito a causa di tale omissione.
La norma mira a responsabilizzare l'assicurato affinché segnali tempestivamente il sinistro e si adoperi per limitarne i danni, tutelando l'assicuratore da comportamenti scorretti o negligenti.
La norma si applica all'assicurato e all'assicuratore nell'ambito dei contratti di assicurazione contro i danni.
Un assicurato subisce un allagamento in casa ma, pur potendo chiudere la valvola generale dell'acqua per limitare i danni, non lo fa per pura negligenza (colpa). In questo caso, l'assicuratore potrà risarcire il sinistro riducendo l'indennità per la parte di danno che si sarebbe potuta evitare intervenendo.
L'assicurato ha l'obbligo di dare avviso e di adoperarsi per il salvataggio; in caso di violazione dolosa perde il diritto all'indennità, mentre in caso di omissione colposa subisce la riduzione dell'indennità in proporzione al pregiudizio sofferto dall'assicuratore.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.