CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. II
Art. 1915
2036 / 3261Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
In vigore dal 19 apr 1942
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1915