Art. 1915 · Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXSez. II

Art. 1915

2036 / 3261

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

In vigore dal 19 apr 1942
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
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