CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXSez. III

Art. 1920

Assicurazione a favore di un terzo.

In vigore dal 19 apr 1942
È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1920

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