CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. III
Art. 1922
Decadenza dal beneficio.
In vigore dal 19 apr 1942
La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.
Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1922