CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. III
Art. 1927
Suicidio dell'assicurato.
In vigore dal 19 apr 1942
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1927