CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. IV
Art. 1929
Efficacia del contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1929