CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXI

Art. 1933

Mancanza di azione.

In vigore dal 19 apr 1942
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.
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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1933

In sintesi

La disposizione chiarisce che chi vince un gioco o una scommessa, anche se non vietati dalla legge, non può rivolgersi a un giudice per costringere il perdente a pagare. Se però il perdente decide di pagare spontaneamente dopo l'esito del gioco, non può più richiedere indietro il denaro versato, a condizione che non vi sia stata frode. Viene fatta un'eccezione a favore delle persone incapaci, alle quali è sempre consentito chiedere la restituzione di quanto pagato.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce che i debiti derivanti da giochi o scommesse non possono essere riscossi tramite vie legali, tutelando al contempo chi paga spontaneamente e proteggendo i soggetti incapaci.

A chi si applica

Si applica a chiunque partecipi a giochi o scommesse, in particolare ai vincitori, ai perdenti e ai soggetti incapaci coinvolti in tali attività.

Esempio pratico

Due persone fanno una scommessa amichevole sull'esito di una gara e una di esse perde cinquanta euro. Il vincitore non può fare causa al perdente per farsi dare la somma pattuita; se però il perdente decide di pagare di sua spontanea volontà senza che ci siano stati imbrogli, non potrà più pretendere la restituzione del denaro.

Adempimenti e conseguenze

Mancanza di azione legale per pretendere il pagamento del debito; impossibilità per il perdente di ripetere quanto pagato spontaneamente senza frode, salvo che si tratti di un incapace.

Domande frequenti

Posso citare in giudizio chi ha perso una scommessa per obbligarlo a pagarmi?No, per legge non compete alcuna azione per ottenere il pagamento di un debito di gioco o di scommessa, anche se non proibiti.
Se ho pagato spontaneamente un debito di gioco posso riavere indietro i soldi?No, non è possibile ripetere quanto pagato spontaneamente dopo l'esito del gioco o della scommessa, a meno che non vi sia stata frode oppure il perdente sia un incapace.
Cosa succede se a pagare il debito di gioco è una persona incapace?La restituzione della somma pagata è sempre ammessa se il perdente è un incapace.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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