Art. 1933
Mancanza di azione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1933
Mancanza di azione.
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La disposizione chiarisce che chi vince un gioco o una scommessa, anche se non vietati dalla legge, non può rivolgersi a un giudice per costringere il perdente a pagare. Se però il perdente decide di pagare spontaneamente dopo l'esito del gioco, non può più richiedere indietro il denaro versato, a condizione che non vi sia stata frode. Viene fatta un'eccezione a favore delle persone incapaci, alle quali è sempre consentito chiedere la restituzione di quanto pagato.
La norma stabilisce che i debiti derivanti da giochi o scommesse non possono essere riscossi tramite vie legali, tutelando al contempo chi paga spontaneamente e proteggendo i soggetti incapaci.
Si applica a chiunque partecipi a giochi o scommesse, in particolare ai vincitori, ai perdenti e ai soggetti incapaci coinvolti in tali attività.
Due persone fanno una scommessa amichevole sull'esito di una gara e una di esse perde cinquanta euro. Il vincitore non può fare causa al perdente per farsi dare la somma pattuita; se però il perdente decide di pagare di sua spontanea volontà senza che ci siano stati imbrogli, non potrà più pretendere la restituzione del denaro.
Mancanza di azione legale per pretendere il pagamento del debito; impossibilità per il perdente di ripetere quanto pagato spontaneamente senza frode, salvo che si tratti di un incapace.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.