CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXI
Art. 1933
2054 / 3261Mancanza di azione.
In vigore dal 19 apr 1942
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.
Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1933