Art. 1933 · Mancanza di azione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXI

Art. 1933

2054 / 3261

Mancanza di azione.

In vigore dal 19 apr 1942
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.
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