Art. 1935
Lotterie autorizzate.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1935
Lotterie autorizzate.
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L'articolo stabilisce che chi partecipa a una lotteria può far valere i propri diritti davanti a un giudice. Questa possibilità, tuttavia, esiste solo ed esclusivamente se la lotteria è stata legalmente autorizzata. Se l'estrazione non dispone delle dovute autorizzazioni di legge, non è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria.
La norma mira a tutelare legalmente i partecipanti alle lotterie consentendo loro di agire in giudizio solo se il gioco si svolge nel rispetto delle autorizzazioni previste dalla legge.
Si applica a chi organizza lotterie e ai soggetti che vi prendono parte.
Un cittadino partecipa a una lotteria pubblica regolarmente autorizzata e vince il primo premio. Qualora l'ente organizzatore dovesse rifiutarsi di consegnare la vincita, il vincitore potrà citarlo in giudizio per ottenerla.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.