CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXI

Art. 1935

Lotterie autorizzate.

In vigore dal 19 apr 1942
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1935

In sintesi

L'articolo stabilisce che chi partecipa a una lotteria può far valere i propri diritti davanti a un giudice. Questa possibilità, tuttavia, esiste solo ed esclusivamente se la lotteria è stata legalmente autorizzata. Se l'estrazione non dispone delle dovute autorizzazioni di legge, non è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare legalmente i partecipanti alle lotterie consentendo loro di agire in giudizio solo se il gioco si svolge nel rispetto delle autorizzazioni previste dalla legge.

A chi si applica

Si applica a chi organizza lotterie e ai soggetti che vi prendono parte.

Esempio pratico

Un cittadino partecipa a una lotteria pubblica regolarmente autorizzata e vince il primo premio. Qualora l'ente organizzatore dovesse rifiutarsi di consegnare la vincita, il vincitore potrà citarlo in giudizio per ottenerla.

Domande frequenti

Posso agire in giudizio per qualsiasi tipo di lotteria?No, è possibile agire in giudizio solo se la lotteria è stata legalmente autorizzata.
Cosa significa che la lotteria dà luogo ad azione in giudizio?Significa che è possibile rivolgersi a un giudice per far valere i diritti derivanti dalla partecipazione alla lotteria.
Qual è il requisito fondamentale per poter fare causa all'organizzatore?Il requisito essenziale è che la lotteria sia stata formalmente e legalmente autorizzata.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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