Art. 1939
Validità della fideiussione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1939
Validità della fideiussione.
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La fideiussione è strettamente collegata al debito che intende garantire. Di regola, se l'obbligazione principale non è valida, perde validità anche la fideiussione stessa. L'unica eccezione prevista riguarda il caso in cui la fideiussione sia stata prestata per garantire un'obbligazione assunta da un soggetto incapace. In questa specifica ipotesi, la garanzia resta valida nonostante l'invalidità del debito principale.
La norma stabilisce il principio di accessorietà della fideiussione rispetto al debito principale, evitando che una garanzia rimanga in piedi se l'obbligazione di base non esiste o è invalida. Fa eccezione la tutela accordata al creditore quando il debito originario è stato contratto da una persona incapace.
Si applica a chi rilascia una fideiussione (fideiussore), al creditore e al debitore principale, inclusi i soggetti legalmente o naturalmente incapaci.
Un soggetto garantisce il pagamento di un contratto che successivamente viene dichiarato nullo: di conseguenza, anche la sua fideiussione cessa di essere valida. Se invece lo stesso soggetto presta garanzia per un contratto firmato da una persona legalmente incapace, la fideiussione resta valida ed efficace a favore del creditore.
Invalidità della fideiussione nel caso in cui l'obbligazione principale non sia valida (salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.