In sintesi
La legge stabilisce che una persona può fare da garante anche per debiti futuri o soggetti a una specifica condizione. Nel caso in cui si garantiscano obbligazioni che devono ancora nascere, è obbligatorio indicare l'importo massimo entro il quale si presta la garanzia. In questo modo si definisce chiaramente il limite economico dell'impegno assunto dal fideiussore.
Perché esiste questa norma
La norma consente di garantire debiti non ancora sorti o subordinati a un evento, tutelando al contempo il garante tramite la fissazione di un tetto massimo di spesa per i debiti futuri.
A chi si applica
Si applica a chiunque presti fideiussione a favore di un debitore per obbligazioni future o sottoposte a condizione, nonché ai relativi creditori.
Esempio pratico
Un soggetto decide di garantire i debiti che una determinata impresa contrarrà nel corso dell'anno successivo. Per rispettare la norma, l'atto di garanzia stabilisce espressamente che la copertura non potrà in ogni caso superare la cifra massima di 50.000 euro.
Adempimenti e conseguenze
Previsione obbligatoria dell'importo massimo garantito in caso di fideiussione per obbligazioni future.
Cosa è cambiato
L'articolo 1938 è stato modificato dall'articolo 10, comma 1, della Legge 17 febbraio 1992, n. 154.
Domande frequenti
È possibile prestare una fideiussione per un debito che non è ancora sorto?Sì, la norma consente espressamente di prestare la fideiussione anche per un'obbligazione futura.
Cosa è necessario indicare se si garantisce un debito futuro?È obbligatorio stabilire preventivamente l'importo massimo garantito.
La fideiussione può riguardare un debito sottoposto a condizione?Sì, la disposizione prevede che la garanzia possa essere prestata anche per un'obbligazione condizionale.
Termini chiave
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.