Art. 1938 · Fideiussione per obbligazioni future o condizionali.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXIISez. I

Art. 1938

2059 / 3261

Fideiussione per obbligazioni future o condizionali.

In vigore dal 10 mar 1992
La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito.

Note all'articolo

  • La L. 17 febbraio 1992, n. 154 ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1938