Art. 1934
Competizioni sportive.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1934
Competizioni sportive.
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La disposizione stabilisce che le corse di qualsiasi genere, i giochi di addestramento all'uso delle armi e ogni altra competizione sportiva sono sottratti alla disciplina ordinaria prevista per i giochi. Questa eccezione opera anche nei confronti delle persone che non partecipano direttamente alla gara. In ogni caso, viene attribuito al giudice il potere di intervenire sulle richieste economiche legate a tali attività. Nello specifico, il magistrato ha la facoltà di respingere del tutto la domanda o di ridurne l'importo nel caso in cui valuti che la posta in gioco sia eccessiva.
La norma introduce un'eccezione alla regola generale sui giochi per attività legate a competizioni sportive, corse o uso delle armi, prevedendo al contempo una tutela giudiziale per evitare scommesse sproporzionate.
Si applica a coloro che prendono parte o non prendono parte a gare sportive, corse o giochi con armi, nonché ai giudici chiamati a valutare le relative richieste.
Due spettatori scommettono sull'esito di una corsa e stabiliscono una somma di denaro particolarmente elevata. Se il vincitore richiede giudizialmente il pagamento di tale importo, il giudice può decidere di diminuire la cifra dovuta o rigettare del tutto la richiesta poiché ritiene la posta eccessiva.
Possibile rigetto o riduzione della domanda da parte del giudice qualora la posta sia ritenuta eccessiva.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.