CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXSez. IV

Art. 1931

Compensazione dei crediti e debiti.

In vigore dal 19 apr 1942
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.
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