CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. V
Art. 1932
Norme inderogabili.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni degli , secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1932