CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. IV
Art. 1930
Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa.
In vigore dal 19 apr 1942
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1930