CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXSez. III

Art. 1925

Riscatto e riduzione della polizza.

In vigore dal 19 apr 1942
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1925

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo