CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XX›Sez. III
Art. 1925
2046 / 3261Riscatto e riduzione della polizza.
In vigore dal 19 apr 1942
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1925