CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXII›Sez. I
Art. 1936
Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1936