CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXIISez. I

Art. 1936

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1936

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Nozione. (Art. 1936 c.c.) — Testo vigente | Portale Normativo