CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXIISez. I

Art. 1941

Limiti della fideiussione.

In vigore dal 19 apr 1942
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè può essere prestata a condizioni più onerose. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1941

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