Art. 1946
Fideiussione prestata da più persone.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Fideiussione prestata da più persone.
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Quando più soggetti garantiscono lo stesso debito dello stesso debitore principale, ciascun garante risponde per l'intero importo dovuto. Il creditore può quindi rivolgersi indistintamente a uno qualsiasi dei fideiussori per ottenere il pagamento totale. Questa regola vale in automatico, a meno che le parti non abbiano espressamente concordato il cosiddetto beneficio della divisione. Se tale beneficio è stato pattuito, il debito da garantire viene suddiviso tra i vari garanti.
La norma mira a rafforzare la tutela del creditore quando vi sono più garanti per lo stesso debito, consentendogli di richiedere l'intero importo a uno qualsiasi di essi.
Si applica a più persone che hanno prestato fideiussione a garanzia del medesimo debito e per il medesimo debitore.
Due fratelli prestano congiuntamente fideiussione a favore del cugino per un debito di diecimila euro verso una banca. Poiché non hanno pattuito il beneficio della divisione, la banca può pretendere l'intero importo di diecimila euro da uno solo dei due fratelli. Se invece avessero pattuito la divisione, ciascuno avrebbe risposto solo per la propria quota.
Ciascun fideiussore è tenuto ad adempiere per l'intero debito, a meno che non sia stato concordato il beneficio della divisione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.