Art. 1946 · Fideiussione prestata da più persone.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXII›Sez. II

Art. 1946

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Fideiussione prestata da più persone.

In vigore dal 19 apr 1942
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
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