CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXII›Sez. II
Art. 1946
2067 / 3261Fideiussione prestata da più persone.
In vigore dal 19 apr 1942
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1946