Art. 1944
Obbligazione del fideiussore.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1944
Obbligazione del fideiussore.
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In base a questo articolo, il fideiussore deve pagare il debito insieme e allo stesso modo del debitore principale. Tuttavia, le parti possono stabilire che il creditore debba prima rivalersi sul debitore principale. Se esiste questo accordo e il fideiussore vuole usufruirne quando gli viene chiesto il pagamento, deve indicare specificamente quali beni del debitore principale possono essere pignorati. Inoltre, salvo diverso accordo, il fideiussore deve anticipare le spese necessarie per l'esecuzione.
La norma mira a garantire al creditore il pagamento del debito attraverso la responsabilità solidale del fideiussore, tutelando al contempo quest'ultimo se è stato pattuito che prima si debba agire contro il debitore principale.
Si applica al fideiussore, al debitore principale e al creditore nell'ambito dell'obbligazione di garanzia.
Una persona garantisce come fideiussore un prestito concesso a un amico, concordando che il creditore debba prima agire contro l'amico. Quando il creditore chiede il pagamento al fideiussore, quest'ultimo fa valere l'accordo e indica al creditore un immobile di proprietà dell'amico da sottoporre ad esecuzione, anticipando le spese richieste. In assenza di tale accordo preventivo, il creditore avrebbe potuto chiedere indifferentemente l'intero importo all'uno o all'altro.
Se intende valersi del beneficio dell'escussione pattuito, il fideiussore deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione ed è tenuto, salvo patto contrario, ad anticipare le spese necessarie.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.